30 ottobre 2009
Art. 15 D.Lgs. n.196/2003, applicabilità ai trattamenti effettuati in sede di indagini investigative
Le norme del D.Lgs. n.196/2003:
TITOLO II – TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I – PROFILI GENERALI
Art. 53 Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
Art. 54 Modalità di trattamento e flussi di dati
Art. 55 Particolari tecnologie
Art. 56 Tutela dell’interessato
Art. 57 Disposizioni di attuazione
Nello specifico:
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti?
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
[…omissis…]
Ora, NON E’ escluso l’art.15 del D.Lgs. n.196/2003
Ne dovrebbe conseguire che in caso di palese “errore” o incompetenza dello specifico organo il medesimo risponda civilisticamente ex art.2050.
Un esempio: pensiamo solamente a cosa potrebbe succedere se, in sede di indagini informatico-telematiche, l’orologio del soggetto investigatore non fosse correttamente settato?
E’ di tutta evidenza come potrebbe accadere praticamente di tutto, ovvero potrebbe essere implicata nelle indagini una persona che nel momento indicato non era collegata…
Altro discorso è poi quello di individuare il soggetto passivo, ovvero “il titolare” al quale chiedere il risarcimento, ma probabilmente il problema è facilmente risolvibile attraverso la stretta applicazione del D.Lgs. n.196/2003.
Sulla competenza…nel caso ipotizzato potrebbe soccorrere proprio il 196, in quanto la PG che operasse ovviamente sotto il controllo di una procura che sempre secondo il 196 dovrebbe far parte di un tribunale che è espressamente indicato come titolare
Però, come sempre, va effettuato un distinguo: infatti la competenza questa va incardinata secondo l’art. 25 cpc, foro erariale, ed occorre fare attenzione all’ultimo periodo di detto articolo… quindi si deve chiedere il risarcimento del danno, altrimenti salta quella regola e si applica l’altra prevista nella prima parte del ‘ art. 25…
E dovrebbe essere norma speciale rispetto al 25 cpc.
Però la Cassazione è di contrario avviso (Cass. civ. Sez. III, 22.11.2007, n. 24281), in quanto il ragionamento che applica è il seguente (mentre era stata di contrario avviso con la sentenza della Sezione III, 08.11.2007, n. 23280)
La disposizione dell’art. 152 del codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce, a favore del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati stessi, una competenza funzionale e inderogabile per tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del codice medesimo, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante o alla loro mancata adozione; competenza che, in quanto tale, impedisce il ricorso al cumulo soggettivo delle cause proposte contro più persone, consentito dall’art. 33 c.p.c., e prevale sul foro della p.a. stabilito dall’art. 25 c.p.c. Ne consegue che, nel caso in cui il provvedimento del Garante concerne più soggetti titolari del trattamento e l’interessato intenda impugnare il provvedimento e contemporaneamente convenire in giudizio i titolari per il risarcimento del danno, le cause devono essere separatamente proposte innanzi al giudice nel cui territorio ha sede ciascuno dei predetti titolari, il quale ha competenza a giudicare anche nella controversia inerente il provvedimento del Garante, per la parte, in quest’ultimo caso, concernente il titolare convenuto in giudizio.
In conclusione, per essere sicuri, foro dell’Avvocatura Generale dello Stato Regionale competente in relazione al luogo ove è sorta l’obbligazione ovvero ove il danno si è creato.