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Postilla » Diritto » Il Blog di Luca De Grazia » Diritto processuale civile » Art. 15 D.Lgs. n.196/2003, applicabilità ai trattamenti effettuati in sede di indagini investigative

30 ottobre 2009

Art. 15 D.Lgs. n.196/2003, applicabilità ai trattamenti effettuati in sede di indagini investigative

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Le norme del D.Lgs. n.196/2003:

TITOLO II – TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA

CAPO I – PROFILI GENERALI
 Art. 53   Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
 Art. 54   Modalità di trattamento e flussi di dati
 Art. 55   Particolari tecnologie
 Art. 56   Tutela dell’interessato
 Art. 57   Disposizioni di attuazione

Nello specifico:

Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti?

1.  Al  trattamento  di dati personali effettuato dal Centro elaborazione  dati  del Dipartimento di pubblica sicurezza o da  forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla  legge,  ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza  pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei  reati,  effettuati  in base ad espressa disposizione di legge  che  preveda specificamente  il  trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
[…omissis…]

Ora, NON E’ escluso l’art.15 del D.Lgs. n.196/2003

Ne  dovrebbe  conseguire  che in caso di palese “errore”  o incompetenza dello specifico organo il medesimo risponda civilisticamente ex  art.2050.

Un esempio: pensiamo solamente a cosa potrebbe succedere se, in sede di indagini informatico-telematiche, l’orologio del soggetto investigatore non fosse correttamente settato?

E’ di tutta evidenza come potrebbe accadere praticamente di tutto, ovvero potrebbe essere implicata nelle indagini una persona che nel momento indicato non era collegata…

Altro  discorso  è  poi  quello  di  individuare il soggetto passivo,   ovvero   “il   titolare”  al  quale  chiedere  il risarcimento, ma probabilmente il problema è facilmente risolvibile attraverso la stretta applicazione del D.Lgs. n.196/2003.

Sulla competenza…nel caso ipotizzato potrebbe soccorrere proprio il 196, in quanto la PG che operasse ovviamente sotto il controllo di una procura che sempre secondo il 196 dovrebbe far parte di un tribunale che è espressamente indicato come titolare :-)

Però, come sempre, va effettuato un distinguo: infatti la competenza questa va incardinata secondo l’art. 25 cpc, foro erariale, ed occorre fare attenzione all’ultimo periodo di detto articolo… quindi si deve chiedere il risarcimento del danno, altrimenti salta quella regola e si applica l’altra prevista nella prima parte del ‘ art. 25…

E dovrebbe essere norma speciale rispetto al 25 cpc.

Però la Cassazione è di contrario avviso (Cass. civ. Sez. III, 22.11.2007, n. 24281), in quanto il ragionamento che applica è il seguente (mentre era stata di contrario avviso con la sentenza della Sezione III, 08.11.2007, n. 23280)

La  disposizione dell’art. 152 del codice in materia di protezione dei dati  personali  stabilisce,  a  favore  del  tribunale  del luogo ove risiede il  titolare  del trattamento dei dati stessi, una competenza funzionale  e  inderogabile  per tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione  delle  disposizioni  del  codice  medesimo, comprese  quelle  inerenti  ai  provvedimenti  del Garante o alla loro mancata adozione; competenza che, in quanto tale, impedisce il ricorso al   cumulo  soggettivo  delle  cause  proposte  contro  più  persone, consentito  dall’art.  33 c.p.c.,  e  prevale  sul  foro  della  p.a. stabilito  dall’art.  25  c.p.c.  Ne  consegue che, nel caso in cui il provvedimento   del   Garante concerne  più  soggetti  titolari  del trattamento  e  l’interessato  intenda  impugnare  il  provvedimento e contemporaneamente   convenire   in giudizio   i   titolari  per  il risarcimento  del danno, le cause devono essere separatamente proposte innanzi  al  giudice  nel cui territorio ha sede ciascuno dei predetti titolari,  il quale ha competenza a giudicare anche nella controversia inerente  il  provvedimento del Garante, per la parte, in quest’ultimo caso, concernente il titolare convenuto in giudizio.

In conclusione, per essere sicuri, foro dell’Avvocatura Generale dello Stato Regionale competente in relazione al luogo ove è sorta l’obbligazione ovvero ove il danno si è creato.

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