16 novembre 2009

P.E.C.: certezza del mittente e riservatezza della comunicazione sono cose diverse

Parto dal presupposto che in linea di massima i lettori conoscano cosa sia la P.E.C.; per chi volesse effettuare degli approfondimenti, segnalo il sito istituzionale del C.N.I.P.A sull’argomento.

Chiariamo subito quanto già anche altri hanno scritto, ovvero che la P.E.C. della quale stiamo parlando è cosa diversa dalla P.E.C. che sarà inserita nel P.C.T. (processo civile telematico) semplicemente perché la ritualità e le formalità del processo richiedono un qualcosa in più rispetto alla “semplice” P.E.C.

Almeno questa è la giustificazione ufficiale, io personalmente penso che come al solito reinventiamo dieci volte l’acqua calda ma… rimane una opinione personale icon smile P.E.C.: certezza del mittente e riservatezza della comunicazione sono cose diverse

E questa P.E.C. è cosa diversa anche dalla c.d. “CEC-PAC” (che, per inciso, vuole dire: Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini)

Nello specifico, detto per inciso, e pensando di tornare un’altra volta sul’argomento, diciamo che i provvedimenti istitutivi della P.E.C. stabiliscono che – un po’ come accade per la firma elettronica avanzata e la firma digitale – possono esistere dei sistemi che non siano erogati con tutti i “bollini” richiesti dalla legge, ma che – in un successivo giudizio – potrebbero anche valere come la P.E.C. “normale” a patto che si riescano a dimostrare determinati assunti (ovvero la rispondenza sostanziale alle regole tecniche di trasmissione).

Ma torniamo al discorso principale: è meglio chiarire subito che pur essendo vero che la trasmissione dei dati nella P.E.C. avviene attraverso dei canali cifrati (https per esempio) in realtà quello che viene reso “robusto” è il canale di trasmissione, non il contenuto trasportato in questo canale. Mi spiego con altre parole: chiunque possieda un home banking sa che gli viene proposta una connessione “sicura”, proprio utilizzando l’https.

Ma se un malintezionato riuscisse ad intercettare la comunicazione, vedrebbe i dati in chiaro: orbene, la medesima cosa accade con la P.E.C., anche se in realtà per gli addetti ai lavori si tratta di un (falso) problema di vecchia data.

Quindi, sarebbe opportuno – ed in alcuni casi addirittura doveroso ed imposto dalle varie norme, eventualmente anche deontologiche e/o della specifica categoria – cifrare il contenuto delle comunicazioni.

Tra l’altro non dimentichiamo che la corrispondenza è considerata tale solo nel periodo in cui è “in transito”, quando perviene al destinatario non è più tutelata come corrispondenza, e diviene semplice “documento”. Una ragione in più per tutelare da possibili occhi indiscreti le comunicazioni.

Chiudo con un esempio pratico: ovviamente tutti sappiamo che la corrispondenza tra cliente ed avvocato è inviolabile, ma per non correre rischi di alcun genere consiglio fortemente quanto meno a tutti i penalisti che abbiano corrispondenza epistolare per email (PEC e NON PEC) di cifrare almeno a 4096 bit i propri messaggi… come recitava una vecchia pubblicità… fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio icon smile P.E.C.: certezza del mittente e riservatezza della comunicazione sono cose diverse

D’altra parte esistono programmi freeware che sono praticamente uno standard mondiale; la prossima volta magari continuiamo il discorso con quello che concerne la conservazione dei documenti sui nostri computer… a qualcuno è mai venuto in mente che dovrebbero essere anch’essi essere sempre e comunque cifrati, magari in partizione criptate e non visibili se non attraverso appositi programmi?

Non è fantascienza… non sono film americani… è l’applicazione delle normative italiane in materia di riservatezza dei dati icon smile P.E.C.: certezza del mittente e riservatezza della comunicazione sono cose diverse

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