30 novembre 2009
Come produciamo in giudizio un documento informatico?
La domanda nasce come al solito da varie discussioni, e forse è davvero il caso di cominciare a discutere seriamente di questo argomento, visto che in via generale si assiste ad un vero e proprio aumento di velocità nel senso del passaggio dalla carta al documento informatico o digitale che dir si voglia.
Ma troppo spesso – almeno a mio modesto parere – ritengo che si faccia una bella confusione.
Ovviamente approfondirò questo discorso con i dovuti riferimenti, ma cerchiamo di rispondere alla domanda principale: come devo produrre in giudizio, per esempio, una email “normale”?
La prima risposta che potrebbe venire in mente è “stamparla”, ma già qui saremmo in errore, perché il documento informatico formato come tale se stampato ha valore giuridico inferiore a quello – già certamente non rilevante – attribuitogli dalla normativa (il C.A.D. nello specifico).
Ed il motivo dovrebbe essere abbastanza ovvio, in quanto le operazioni (tecniche e giuridiche) che possono essere effettuate su un documento informatico sono ben diverse da quelle effettuabili sulla sua riproduzione su carta.
Quindi? In linea di massima, se dovessimo rispettare a puntino la normativa, dovremmo:
- salvare l’email nel formato nativo del programma di posta che utilizziamo, preferibilmente in formato che consenta l’interscambio dei dati e che rispetti gli standard internazionali (quindi non formati specifici di questo o quel programma per intenderci)
- sottoscrivere il documento informatico così creato con firma elettronica avanzata o firma digitale
- apporre una marca temporale al documento medesimo, per “certificare” la data di formazione del documento informatico
- salvare il tutto su supporto non riscrivibile
- a stretto rigore, il salvataggio su tale supporto non riscrivibile dovrebbe seguire le regole della c.d. “conservazione ottica sostitutiva”, o conservazione sostitutiva “tout court”
- produrre in giudizio tale documento
E’ appena il caso di notare come probabilmente sia più difficile descrivere questa sequenza che effettuarla; ricordiamo inoltre che il valore probatorio intrinseco del documento è quello assegnatogli dal C.A.D., mentre tutte le operazioni che abbiamo effettuato servono unicamente ad evitare che ci venga contestata una differenza tra il documento originariamente inviato e quello prodotto in giudizio.
In effetti vi sarebbe ancora un problema, ovvero la “certificazione” del passaggio dal “nostro” programma di posta al documento salvato, ma qui si può ovviare proprio perché, salvando il documento in una modalità che consenta di avere accesso completo alle sue caratteristiche (identificativo del messaggio, header, ecc. ecc.) in caso di contestazione potremmo sempre richiedere o un esperimento giudiziale oppure una consulenza che ne accerti la validità e la possibilità di attribuire tale messaggio al soggetto che lo abbia inviato.
Anche se, puntualizziamo, una email “normale” non è un documento sottoscritto con una sottoscrizione autografa ovvero con qualcosa che per il C.A.D. sia assimilabile ad essa, posto che la c.d. “firma elettronica semplice” NON E’ equiparata o equiparabile ad una sottoscrizione (autografa)
A proposito, C.A.D. è l’acronimo di Codice dell’Amministrazione Digitale
Il discorso va ovviamente approfondito….


Scritto il 30-11-2009 alle ore 12:25
Grazie per avere illustrato l’argomento, attualissimo e fecondissimo, quanto a possibilità di essere coltivato; e, se dopo averlo stampato (magari senza preoccuparci troppo delle varie formalità legate ad una sua esatta riproduzione) direttamente dal client,o, dal sito del provider, lo producessimo sic et simpliciter in giudizio,in attesa di un formale suo disconoscimento? Coraggio e buon lavoro a tutti. rodolfo ranzani.
Scritto il 30-11-2009 alle ore 12:35
Mi aspettavo la domanda.
Semplicemente disconosco il documento prodotto contro di me ed a questo punto non si hanno altri mezzi per andare avanti, in quanto – come ho scritto – giuridicamente il valore probatorio del documento informatico “stampato su carta” è inferiore a quello del documento informatico.
Mentre se produco un originale informatico,e mi disconoscono il documento prodotto contro di me, ho modo di richiedere quello che ho cercato di spiegare nell’articolo.
Ovvio che poi ogni “documento” segua le normali regole della procedura (civile) quanto al suo disconoscimento, ma questo mi sembrava del tutto assodato.
Il fatto è che l’argomento non si limita al processo civile, ma anche a quello penale, amministrativo ed a quello tributario, tanto per fare un esempio
Scritto il 30-11-2009 alle ore 17:45
ma cosa vuol dire esattamente “salvare l’email nel formato nativo del programma di posta che utilizziamo”?
E non sarebbe sufficiente eseguire solo i punto 1, 4 e 6?
Grazie
Scritto il 30-11-2009 alle ore 18:02
Vuole dire semplicemente che ogni programma di posta in genere salva i messaggi almeno in due/tre modi: formato testo (.txt), html e formato proprio del programma. Per chiarire Outlook Express lo salva come .EML, Outlook come .msg, ecc. ecc.
Solamente salvando il messaggio nel formato originario è possibile, per esempio, ricostruire a posteriori l’eventuale integrità del medesimo, qualunque altra alterazione NON E’ il messaggio originario. Ovviamente poi nulla vieta di portare il pc in aula e far confrontare i due messaggi, quello sul pc e quello prodotto
Spero di aver chiarito i dubbi.
Scritto il 22-4-2011 alle ore 19:21
Buongiorno.
E’esatto affermare che quanto da Lei affermato in ordine al criterio da seguire per eseguire la produzione di un documento informatico vale solo per le e-mail attive? Come è possibile produrre in giudizio quelle passive (che promanano cioè dalla controparte e quindi hanno un valore giuridico più pregnante)?
Con anticipati ringraziamenti La saluto con viva cordialità
Pasquale SINESI
Scritto il 23-4-2011 alle ore 11:52
Gent. avv. Sinesi,
nel caso da Lei ipotizzato a mio avviso (e-mail ordinaria ricevuta da controparte)una volta perfezionata la produzione in giudizio, sarà onere di controparte disconoscere formalmente, sia un’eventuale sottoscrizione, sia il contenuto stesso della e-mail: concludendo che, anche se come mero riscontro indiziario, l’indirizzo di posta elettronica può in certo qual modo far pensare ad una riferibilità del documento al titolare dell’indirizzo e-mail, ciò non pertanto, si può concludere per l’assoluta riferibilità di contenuto ed eventuale sottoscrizione del documento, al convenuto. Il tutto sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 214 e ss. del c.p.c. .
Cordialità.
Rodolfo Ranzani